Novità  e normative sui mandati diretti di energia e gas

La legge Energia arriva in Gazzetta: tutte le novità su edilizia, bonus, fotovoltaico, rigenerazione urbana e caro-materiali

 

La legge Energia arriva in Gazzetta: tutte le novità su edilizia, bonus, fotovoltaico, rigenerazione urbana e caro-materiali

Facilitazioni per il fotovoltaico e per la ricostruzione, anche con diversa sagoma e aumento di volume, di immobili che ricadono in aree vincolate ex lege. Quattro cessioni per il Superbonus e i bonus minori, ma la quarta solo tra la banca e i suoi correntisti. Detrazione al 110% estesa alla geotermia. Nasce un nuovo credito di imposta per le imprese del Sud e delle Isole, che investono nell'efficienza energetica e promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono alcune delle novità contenute nella Legge Energia (di conversione del Dl 17 del 2022) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile e in vigore da oggi 29 aprile.

 

Più facile la ricostruzione «infedele» di edifici in aree tutelate ex lege (art. 28, comma 5-bis)

La demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti sono ora classificati come ristrutturazione edilizia anche se riguardano immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica dalla legge e se non vengono mantenuti: sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e anche se c'è un incremento del volume. Le aree sottoposte a tutela dalla legge sono quelle prima tutelate dalla legge 431 del 1985 e oggi ricomprese nell'articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

 

Dunque, vengono sottratti dalla classificazione di nuova costruzione per entrare in quella di ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti che riguardano edifici ricadenti nelle aree tutelate ex lege e ciò vale anche se il nuovo immobile non costituisce una ricostruzione fedele della preesistenza, ossia se differisce dal precedente per sagoma, prospetti, maggior volume, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In questo modo, non solo si rende più facile il recupero di tali immobili, ma, rientrando ora tali interventi nel novero della ristrutturazione edilizia, si rende possibile anche l'accesso ai bonus edilizi.

 

Misure per promuovere le rinnovabili (artt. 9, 9-ter, 10, 10-bis, 10-ter, 11, 12,)

Con le nuove disposizioni, l'installazione - con qualunque modalità - di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono considerate manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. Fanno eccezione gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (ville, parchi e giardini e complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici). In quest'ultimo caso, per il fotovoltaico, per il solare termico e per le relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, resta l'obbligo del nulla osta paesaggistico.

Anche nelle zone A (individuate ai sensi del Dm 1444 del 1968), l'installazione - con qualunque modalità - di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ricade nella manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Anche in questo caso fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

Inoltre, se l'installazione riguarda complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136, comma 1, lettera c) del Dlgs 42 del 2004), non servono autorizzazioni o atti di assenso se i pannelli sono integrati nelle coperture e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, purché i manti di copertura non siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Inoltre, per la comunicazione dell'installazione degli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, non soggetti a permessi, autorizzazioni e atti di assenso, si dispone l'applicazione del modello unico semplificato. Le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico sono demandate ad un decreto del ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Altre semplificazioni riguardano l'iter per gli interventi di modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, che, ad alcune condizioni, seguono la procedura semplificata. Inoltre, la Procedura autorizzativa semplificata (Pas)per l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW viene ampliata anche agli impianti connessi alla rete elettrica di alta tensione. Inoltre, si estende l'applicazione della Pas anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, che distino non più di tre chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

 
Superbonus e bonus «minori»: 4 passaggi per le cessioni (artt. 29-bis e 29-ter)

Sono elevate a quattro le possibilità di cessione del credito per il Superbonus e i bonus cosiddetti «minori». Esaurite le tre possibilità di cessione, di cui due in modalità "controllata", ossia effettuate solo verso le banche, le imprese di assicurazione o gli intermediari finanziari, la norma consente un'ulteriore cessione del credito da parte delle sole banche, già cessionarie di crediti di imposta, ed esclusivamente in favore dei soggetti con i quali hanno stipulato contratti di conto corrente.

 

Superbonus ampliato alla geotermia (art. 15)

La legge amplia il perimetro degli interventi ricompresi nel superbonus al 110 per cento, includendovi l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

Credito d'imposta per l'efficientamento energetico al Sud (art. 14)

Nasce un contributo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese del Sud e delle Isole, che investono nell'efficienza energetica e promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

Il bonus per l'efficientamento energetico sarà valido fino al 30 novembre 2023 e coprirà gli investimenti effettuati dalle imprese per le loro strutture produttive, se ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per la nuova misura sono stanziati 145 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Saranno ammessi gli interventi finalizzati a conseguire un risparmio energetico e le spese per avviare l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Tutti i dettagli della nuova agevolazione saranno messi a punto con un decreto del ministero per il Sud, da emanare con il concerto dei ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico. 

Caro-materiali e fondo adeguamento prezzi (artt. 16 e 25)

Per compensare l'aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione relativamente al primo semestre 2022 ed evitare ripercussioni negative sui lavori pubblici in corso d'opera, il decreto prevede il rifinanziamento di 150 milioni di euro dell'apposito fondo, già finanziato nel 2021 con una dotazione di 200 milioni di euro. Il fondo può essere utilizzato dalle stazioni appaltanti una volta esaurite le risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ciascun lavoro.

 

Rigenerazione urbana (art. 28)

Vengono stanziati 905 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per il finanziamento dei progetti degli enti locali risultati ammissibili, ma non beneficiari, ai fini dell'assegnazione dei fondi che la legge di Bilancio 2020 aveva previsto per la rigenerazione urbana delle città.

La legge di Bilancio 2020 aveva stanziato complessivi 8,5 miliardi, per il periodo 2021-2034, per  sostenere interventi di rigenerazione urbana nei comuni, finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il ministero dell'Interno ha stilato una graduatoria dei progetti ammissibili (Dm 30 dicembre 2021), ma il numero di progetti era ben più ampio rispetto alle risorse disponibili. Ora si dispone lo scorrimento di quella graduatoria.

Autoconsumo entro i 10 Km (articolo 10-ter)

Autoconsumo diretto entro un raggio di 10 Km: la legge Energia introduce un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, da realizzare con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso.

L'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

 

Miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili della Pa (art. 19)

Per elaborare i progetti di efficientamento energetico dei propri immobili, le pubbliche amministrazioni centrali possono rivolgersi non solo ai Provveditorati interregionali del Mims ma anche all'Agenzia del Demanio. Al Demanio è anche attribuito il ruolo di soggetto "facilitatore" nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (Il cosiddetto "Prepac").

 

Fonte: www.professionearchitetto.it

 
 



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